Area risevata

Anno 2018

Il locatore può optare per la "cedolare secca" se il conduttore é una società?

Il C.t.r. per la Lombardia con la sentenza n. 754 del 27-02-2017 ha stabilito che se la parte locatrice proprietaria dell'immobile in quanto persona fisica, titolare del diritto di proprietà di un immobile concesso in locazione ad uso residenziale, può optatare per il sistema della cedolare secca per la tassazione dei canoni derivanti da tale contratto di locazione.
Infatti l'imposta applicabile ai canoni di locazione, è disciplinata dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 23/ 2011 che così dispone:

"...il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione...".

Dunque, ai sensi dell'art. 3 del DLgs. citato, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, che non agisca nell'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo, può optare per il regime della cosiddetta "cedolare secca", che prevede sostanzialmente un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
In particolare si evince che per quanto concerne il profilo del locatario, la norma non impone alcun vincolo particolare ai fini dell'accesso al regime agevolato.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/ E/ 2011, esplicitamente esclude dal campo di applicazione della norma in oggetto i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
In tal modo, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria finisce con equiparare, illegittimamente i locatori, che non devono, invero, agire nell'esercizio di impresa, arte o professione, come espressamente previsto dal citato art. 3, ai conduttori, per i quali, invece, nessuna disposizione prevede una simile preclusione.

Per concludere se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell'immobile ad uso abitativo, può optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

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