Area risevata

Anno 2014

Locazione transitoria solo se le esigenze sono documentate.

La Corte di Cassazione Sez. I civ. con sentenza del 20 Febbraio c.a. n. 4075 ha stabilito che la locazione transitoria è valida ed efficace a norma del disposto art. 5 della legge n. 431/98 e del D.M. 30 dicembre 2002 se e solo se sussistono le seguenti condizioni: a)la presenza di una specifica clausola contrattuale che individui l'esistenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore; b) l'allegazione al contratto di apposita documentazione comprovante la suddetta esigenza; c) la conferma da parte dei contraenti del permanere della stessa esigenza tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine. In sostanza o ricorrono e si soddisfano le tre soprariportate, condizioni che hanno l'obiettivo di derogare dalla disciplina ordinaria, o il contratto non può avere una durata inferiore a quella stabilita dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge n. 431/98.

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